Le norme contenute nel D. lgs. 271/99 intitolato “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485" si applicano ai lavoratori marittimi imbarcati a bordo di tutte le navi o unita' mercantili, nuove ed esistenti, adibite a navigazione marittima ed alla pesca nonche' alle navi o unita' mercantili in regime di sospensione temporanea di bandiera, alle unita' veloci e alle piattaforme mobili.
Il D Lgs 271/99 contiene 43 articoli, sin dai primi articoli viene introdotta la figura del medico competente in relazione ai lavori marittimi.
Di seguito se ne elencano solo alcuni e in generale quelli maggiormente inerenti la figura del medico competente e le sue attività specifiche.
L’art. 6 del D Lgs 271/99 dispone che il sia compito dell'armatore e del comandante della nave, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, a nominare il medico competente.
Gli articoli dal 23 al 33 descrivono chiaramente e rispettivamente:
- Medico competente e sorveglianza sanitaria del lavoratore marittimo
- Assistenza sanitaria a bordo
- Infortuni a bordo delle navi mercantili e da pesca
- Statistiche sugli infortuni
- Informazione e formazione dei lavoratori marittimi
- Informazione, consulenza ed assistenza
- Comitato tecnico per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro a bordo: composizione e funzioni
- Commissione Territoriale per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro a bordo: composizione e funzioni
- Approvazione del piano di sicurezza dell'ambiente di lavoro
- Certificato di sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo
L’articolo 37 riferisce in merito alle Sanzioni relative agli obblighi del medico competente.
E’ possibile leggere online tutto il D Lgs 271/99 al seguente link di riferimento del sito Parlamento.it: Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 271
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