Affinché un professionista possa definirsi medico competente, non basta che egli sia un medico generico.
La stessa definizione “medico competente” racchiude in sé il significato: il medico competente deve essere “competente” ovvero specializzato in medicina del lavoro o materie affini ed entra a pieno titolo nella normativa che disciplina la sorveglianza sanitaria.
Sorveglianza sanitaria, medicina del lavoro sono, infatti, altre due terminologie generalmente sempre accostate alla definizione di medico competente.
La figura del medico competente è andata delineandosi nel tempo e a oggi è possibile rintracciare definizione, ruoli e responsabilità del medico competente certamente più esaustivi, anche grazie a una più attenta Normativa che disciplina la Sicurezza sul Lavoro.
Oltre al D. lgs. 277/91, il D. lgs. 626/94 con le integrazioni successivamente apportate (D. Lgs. N° 242 1996) chiarisce esplicitamente che il medico competente deve soddisfare una di queste condizioni:
- essere specializzato in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- essere docente o libero docente, in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;
- avere l’autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
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