La formulazione di un giudizio di idoneità alla mansione da parte del medico competente è prevista in sede di sorveglianza sanitaria.
L’obiettivo del giudizio di idoneità alla mansione è quello, secondo quanto compete la Medicina del Lavoro, di tutelare la salute del lavoratore.
In seguito agli accertamenti sanitari il medico competente deve esprimere, per iscritto, un Giudizio di Idoneità alla Mansione che può essere specificato in modi diversi.
L’idoneità alla mansione infatti può, a seconda dei casi, essere anche parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni.
L’inidoneità, a sua volta, può essere temporanea o permanente.
Il giudizio di idoneità alla mansione “condiziona” il datore di lavoro nel senso che quest’ultimo è tenuto a mettere in atto le misure indicate dal medico competente come necessarie per la tutela del lavoratore.
Il medico competente deve infatti informare il datore di lavoro su eventuali alternative di mansione qualora abbia riscontrato totale inidoneità alla mansione di taluni lavoratori.
L’articolo 4 (comma 5, lettera c) del D.Lgs. 626/94 così riferisce:
“… Il datore di lavoro, il dirigente e il preposto che esercitano, dirigono o sovraintendono le attività indicate all'art. 1, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, adottano le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ed in particolare:…. Nell’affidare i compiti ai lavoratori tengono conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza …”.
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