Cessazione del rapporto di lavoro: la visita medica

All’interno del Testo Unico sulla sicurezza 81 l’art.41 legifera in merito alla sorveglianza sanitaria in materia di medicina del lavoro, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori.

Nello specifico nel comma 2 di questo articolo è riportato il punto e che tratta la visita medica di fine rapporto. La visita medica di fine rapporto, dunque, rientra nell'elenco delle visite che in alcuni casi la normativa indica come obbligatorie per il corretto svolgimento della sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente.
Uno dei compiti del Medico Competente nell’ambito della sorveglianza sanitaria è quindi quello di effettuare una visita medica quando avviene la cessazione del rapporto di lavoro.

La visita medica non può essere effettuata al fine di accertare uno stato gravidico o per altri motivi che non rientrano nelle norme specifiche vigenti. Altresì tale visita deve comprendere tutti gli esami di laboratorio necessari a constatare la salute del lavoratore in rapporto alla tipologia di lavoro svolto e ai rischi lavorativi a cui è stato sottoposto durante lo svolgimento delle proprie mansioni.

La visita medica a seguito della cessazione del rapporto di lavoro è obbligatoria nel caso in cui il lavoratore sia stato esposto a rischio chimico. In tal caso la sua Cartella Sanitaria Individuale e di Rischio deve essere spedita dal Medico Competente alla sede centrale dell’ISPELS (Roma).

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