Approfondimenti visite mediche prima dell’assunzione

Estendere il divieto di sottoporre a visite mediche preassuntive anche ai candidati all’assunzione è oggetto di lunghe discussioni.

Il DLgs n.106/2009 modifica il DLGS 81/08 (Testo Unico sulla sicurezza dei lavoratori) andando a colmare una lacuna dello Statuto dei Lavoratori (art.5) che, pur vietando accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortuni del lavoratore, concedeva comunque al datore di lavoro stesso facoltà di controllare l’idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici e istituti specializzati in Diritto Pubblico, senza tuttavia menzionare le visite preassuntive.

Il Testo Unico sulla sicurezza dei lavoratori nell’art.41 comma 3 prevedeva che gli accertamenti sanitari del medico competente non potevano essere effettuati nei seguenti casi:

a) in fase pre assuntiva;
b) per accertare stati di gravidanza;
c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

Il DLgs 106/09 ha di fatto eliminato il punto a) (ovvero quello inerente alle visite mediche preassuntive) del Testo Unico sulla sicurezza con la conseguenza che, a discrezione del datore del lavoro, il candidato potrà essere da oggi sottoposto a visita medica preassuntiva al fine di valutarne l’idoneità fisica allo svolgimento di specifiche mansioni.

I punti b) e c) del Testo Unico restano invariati.

Per esempio, non potranno essere svolte indagini atte ad accertare eventuale sieropositività del candidato, con un’unica eccezione che riguarda il caso in cui il candidato dovrà svolgere attività che, per la loro natura, presentano rischio di trasmissione dell’infezione HIV a terzi; stesso discorso per accertamenti sull’abuso di alcol e/o droghe, tranne che il candidato dovrà, ad esempio, svolgere mansioni da autista o comunque mansioni che comportino un elevato rischio di infortuni sul lavoro di sicurezza e incolumità di terzi.

Le visite mediche preassuntive, sempre a scelta da parte del datore di lavoro, potranno essere quindi svolte o dal medico competente o dai dipartimenti delle A.S.L per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro.

Il ricorso a un responso medico (da inviare all’organo di vigilanza competente)  può essere effettuato entro 30 giorni dalla data di comunicazione dello stesso.

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